Art. 20 — Sanzioni
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
Abrogato dal 16 settembre 2003
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
Abrogato dal 16 settembre 2003
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1997
Confronto con la versione in vigore dal 13 marzo 1997 al 16 settembre 2003. 347 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'effettuazione di servizi via satellite senza l'autorizzazione di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trenta milioni a lire centottanta milioni. L'effettuazione di servizi via satellite in difformita' da quanto sancito negli atti di autorizzazione e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni. Nel caso in cui l'antenna destinata alla ricezione di programmi radiotelevisivi via satellite non sia collegata esclusivamente a ricevitori radiotelevisivi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni. Nell'ipotesi di cui al comma I il trasgressore e' tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari al doppio dei canoni previsti per l'attivita' abusivamente realizzata relativamente al periodo di esercizio accertato e, comunque, per un periodo non inferiore ad un trimestre. Non si tiene conto, nella determinazione di tale somma, delle agevolazioni previste a favore di determinate categorie di utenti. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 2 e 3, ed in particolare nei casi di accertate interferenze dannose ad altri impianti di telecomunicazioni nazionali ed esteri autorizzati o registrati, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni puo' provvedere direttamente, a spese dell'interessato, a suggellare o a rimuovere l'impianto ed a sequestrare le apparecchiature terminali e gli apparati di rete. In caso di inosservanza degli obblighi recati dal presente decreto legislativo nonche' di mancato pagamento dei previsti contributi e canoni, il Ministero sospende, previa diffida, l'autorizzazione per un periodo di tempo da dieci giorni a tre mesi. In caso di recidiva, il Ministero, previa ulteriore contestazione, procede alla revoca della autorizzazione. L'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 1, commi 2, 3 e 4 della legge 28 marzo 1991, n. 109, con riferimento alle apparecchiature delle stazioni terrene per i collegamenti via satellite soggette alla procedura nazionale di approvazione, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni. Quando la violazione concerne apparecchiature terminali non omologate ne e' disposta la confisca.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-02-11;55~art20 · fonte del testo
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