Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
Abrogato dal 16 settembre 2003
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
Abrogato dal 16 settembre 2003
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2 versioni dal 1999
Confronto con la versione in vigore dal 23 giugno 1999 al 16 settembre 2003. 351 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Chiunque immette nel mercato, distribuisce in qualunque forma ovvero installa apparecchiature non conformi agli articoli 3 e 4 e' assoggettato alla sanzioneamministrativa del pagamento di una somma da lire otto milioni a lire quarantotto milioni e del pagamento di una somma da lire quarantamila a lire duecentoquarantamila per ciascuna apparecchiatura. Alla stessa sanzione e' assoggettato chiunque apporta modifiche alle apparecchiature che comportano mancata conformita' agli articoli predetti. In ogni caso la sanzione amministrativa non puo' superare la somma complessiva di lire duecentomilioni. Chiunque promuove pubblicita' per apparecchiature che non rispettano le prescrizioni degli articoli 3 e 4 ovvero viola l'obbligo di cui all'articolo 3, comma 3, e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire trentamilioni. Sono assoggettate a sequestro le apparecchiature che sono immesse nel mercato e che risultano:
tolto: a) non conformi alle disposizioni dell'articolo 3, commi 1 e 4, e dell'articolo 4;
tolto: b) prive della documentazione di cui all'articolo 3, comma 2. Le apparecchiature sono confiscate qualora, nei sei mesi successivi alla esecuzione del sequestro, non si e' provveduto alla regolarizzazione ovvero al ritiro dal mercato delle medesime. Fatto salvo il disposto dell'articolo 5, comma 3, e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire cento milioni chiunque:
tolto: a) fornisce servizi televisivi completamente numerici che non impiegano sistemi di trasmissione conformi alle norme tecniche DVB;
tolto: b) installa o fornisce reti di trasmissione completamente numeriche aperte al pubblico utilizzate per la fornitura di servizi televisivi non in grado di distribuire i servizi televisivi numerici conformi alle norme tecniche DVB, inclusi quelli in formato panoramico;
tolto: c) installa o fornisce reti televisive via cavo che non diffondono i servizi televisivi ricevuti in formato panoramico almeno nel formato 16:9. Nei casi di cui al comma 5, il Ministero delle comunicazioni o l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, possono sospendere, previa contestazione e diffida, il servizio per un periodo da dieci giorni fino a un massimo di sei mesi. Nel caso di recidiva, previa ulteriore contestazione e diffida, si procede alla revoca della concessione o dell'autorizzazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-17;191~art10 · fonte del testo
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