Art. 7 — Sanzioni
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
Abrogato dal 16 settembre 2003
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
Abrogato dal 16 settembre 2003
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1995 al 16 settembre 2003. 137 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: In caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, ed all'art. 12, comma 1, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dispone la sospensione dei collegamenti sino alla regolarizzazione delle relative procedure. In caso di espletamento dei servizi di cui all'art. 3, commi 2 e 3, in difformita' da quanto previsto negli atti di autorizzazione, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dispone la sospensione dei collegamenti utilizzati per un periodo da dieci giorni a tre mesi; in caso di recidiva, dispone la revoca dell'autorizzazione. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, commi 2 e 3, e di omessa richiesta di autorizzazione, di cui all'art. 12, comma 1, oltre a quanto previsto nel comma 2, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire trentamilioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;103~art7 · fonte del testo
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