Art. 15 — Validità delle autorizzazioni
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
Abrogato dal 16 settembre 2003
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
Abrogato dal 16 settembre 2003
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1997
Confronto con la versione in vigore dal 13 marzo 1997 al 16 settembre 2003. 43 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le autorizzazioni di cui agli articoli 8 e 9 hanno una validita' massima di nove anni e sono rinnovabili. Il rinnovo delle autorizzazioni deve essere richiesto nel rispetto dei termini stabiliti negli atti di autorizzazione. Le autorizzazioni non possono essere cedute a terzi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-02-11;55~art15 · fonte del testo
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