Art. 10 — Servizi di comunicazione via satellite SNG
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
Abrogato dal 16 settembre 2003
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
Abrogato dal 16 settembre 2003
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1997
Confronto con la versione in vigore dal 13 marzo 1997 al 16 settembre 2003. 396 parole tolte, 10 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: L'autorizzazione per i servizi di rete SNG e' disciplinata dalle norme recate dall'articolo 8. 11 soggetto che ha conseguito in Italia l'autorizzazione di cui al comma 1, quando intende espletare un servizio di comunicazione via satellite SNG, deve chiedere, secondo il modulo riportato nell'allegato D, un'autorizzazione temporanea il cui rilascio e' subordinato alle seguenti condizioni:
tolto: a) la richiesta sia presentata, di norma, con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla data prevista per l'esecuzione del collegamento;
tolto: b) sia allegata la ricevuta del pagamento di quanto dovuto ai sensi dell'articolo 12;
tolto: c) siano indicati l'impiego della stazione con le caratteristiche riportate nell'atto di autorizzazione del servizio di rete ed il relativo periodo di tempo non superiore a trenta giorni, rinnovabile;
tolto: d) si impegni, in caso di interferenze dannose ad altri impianti di telecomunicazioni nazionali ed esteri autorizzati o registrati, a disattivare immediatamente la stazione. Il soggetto che ha conseguito l'autorizzazione di cui al comma I in uno dei Paesi aderenti all'accordo SEE, quando intende espletare un servizio di comunicazione via satellite SNG, deve chiedere, secondo il modulo riportato nell'allegato D, un'autorizzazione temporanea il cui rilascio e' subordinato alle seguenti condizioni:
tolto: a) presenti l'autorizzazione di rete conseguita nel Paese di appartenenza;
tolto: b) produca l'atto di impegno del fornitore della capacita' satellitare;
tolto: c) la richiesta pervenga, di norma, con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla data prevista per l'esecuzione del collegamento con acclusa la prova del versamento di quanto dovuto ai sensi dell'articolo 12;
tolto: d) siano indicati l'impiego della stazione con le caratteristiche riportate nell'atto di autorizzazione del servizio di rete ed il relativo periodo di tempo non superiore a trenta giorni, rinnovabile;
tolto: e) si impegni, in caso di interferenze dannose ad altri impianti di telecomunicazioni nazionali ed esteri autorizzati o registrati, a disattivare immediatamente la stazione. Le autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3 sono rilasciate in tempo utile dal Ministero in relazione alla data prevista per l'effettuazione del collegamento; l'autorizzazione, purche' siano state rispettate le condizioni poste negli stessi commi 2 e 3, si intende rilasciata se, entro la data di cui trattasi, non pervengono all'interessato provvedimenti di rigetto del Ministero. La violazione dell'obbligo di disattivazione di cui al comma 2, lettera d), ed al comma 3, lettera e), comporta la revoca dell'autorizzazione; il Ministero provvede a spese dell'obbligato a disattivare la stazione ed applica le sanzioni di cui all'articolo 20, commi 2 e 5.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-02-11;55~art10 · fonte del testo
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