Art. 2 — Ulteriori provvedimenti in materia di servizi di comunicazioni mobili e personali
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
Abrogato dal 16 settembre 2003
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
Abrogato dal 16 settembre 2003
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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4 versioni dal 1997
Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 1998 al 16 settembre 2003. 679 parole tolte, 10 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Con provvedimenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, e seguendo i criteri indicati dall'articolo 1, comma 1, si provvede a:
tolto: a) riallocare, coerentemente con gli indirizzi comunitari e nel rispetto del principio di non discriminazione tra gli operatori delle comunicazioni mobili e personali, le frequenze che si renderanno ulteriormente disponibili in banda 900 MHz per i servizi radiomobili, tenendo presenti le esigenze degli utenti e degli operatori;
tolto: b) riservare le bande di frequenza nelle gamme 1755-1785 MHz e 1850-1880 MHz al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che le attribuisce al servizio di comunicazione numerico DCS 1800 per il suo espletamento da parte sia delle imprese scelte mediante gara, sia delle imprese che esercitano il servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM a partire dalla conclusione formale della gara, che dovra' comunque avvenire entro il 1 gennaio 1998, garantendo ai soggetti interessati l'accesso, nel rispetto delle condizioni di servizio che saranno determinate dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni anche sulla base di quanto disposto dal comma 2, lettera a), a tutte le sperimentazioni necessarie per facilitare l'effettivo ingresso sul mercato nei tempi piu' brevi;
tolto: c) attribuire al Ministero della difesa, entro il 31 dicembre 2004, le bande di frequenze 2025-2040 MHz e 2200-2215 MHz e attribuire al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, a partire dal 1 gennaio 2005, le bande di frequenze 1740-1755 MHz e 1835-1850 MHz e le ulteriori bande di frequenze che si rendano necessarie per l'espletamento dei servizi di comunicazioni mobili e personali. A seguito dell'abbandono da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo delle frequenze indicate nella presente lettera il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni attribuira' alla suddetta concessionaria bande di frequenze tali da consentire un adeguato livello di qualita' del servizio;
tolto: d) razionalizzare l'impiego della banda 2468-2690 MHz, riservando al Ministero della difesa le bande 2537-2593 MHz e 2611-2667 MHz ed al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni le restanti gamme;
tolto: e) disciplinare i servizi di radiocomunicazioni nell'ambito di un fondo e, in relazione alla evoluzione tecnologica, i sistemi di comunicazioni personali via satellite. La procedura di gara di cui al comma 1, lettera b), e' avviata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' costituito un apposito Comitato di Ministri, presieduto dal medesimo Presidente del Consiglio, di cui fanno parte i Ministri per la funzione pubblica, delle poste e delle telecomunicazioni, della difesa, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il compito di:
tolto: a) prevedere misure tali da garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali, da parte di tutti gli operatori, in tempi coerenti con la realizzazione di tali condizioni;
tolto: b) coordinare la procedura di gara, in particolare per quanto attiene al bando e al disciplinare di gara;
tolto: c) selezionare i valutatori che devono procedere alla verifica delle offerte di gara ed alla formazione della relativa graduatoria, che viene approvata dallo stesso Comitato dei Ministri. Con regolamento del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con quelli della difesa e del tesoro, si disciplina secondo i criteri indicati all'articolo 1, comma 1, la ripartizione tra le imprese autorizzate a gestire i servizi di comunicazione mobili e personali dei costi direttamente collegati, per il Ministero della difesa, con le modifiche al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze effettuate per le esigenze dei predetti servizi, con particolare riguardo alle spese comunque connesse alla liberazione delle frequenze, comprese quelle in banda 900 MHz, nonche' alle ulteriori spese conseguenti alla diminuita disponibilita' di spettro. Il Ministero della difesa puo' individuare, in alternativa anche parziale, materiali e servizi sostitutivi che i gestori dei servizi possano fornire per il raggiungimento nel settore delle telecomunicazioni delle finalita' istituzionali della Difesa. I gestori dei servizi versano, al netto delle risorse sostitutive eventualmente concordate con la Difesa, le somme necessarie alla integrale copertura finanziaria dei predetti oneri al capitolo 3458 dello stato di previsione dell'entrata per la riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa con destinazione vincolata.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legge:1997-05-01;115~art2 · fonte del testo
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