L'articolo 69 e' sostituito dal seguente: "Art. 69 (Tentativo di conciliazione delle controversie individuali). - 1. La domanda giudiziale dinanzi al giudice ordinario relativa alle controversie di cui al comma 1 dell'articolo 68 e' subordinata all'esperimento di un tentativo di conciliazione su richiesta rivolta dal dipendente all'amministrazione. Ove i contratti collettivi non prevedano procedure di conciliazione, le parti promuovono il tentativo di conciliazione dinanzi a una commissione di conciliazione istituita presso i comitati di cui all'articolo 33 del presente decreto, nella cui circoscrizione ha sede l'amministrazione e presta servizio il dipendente. La commissione e' composta dal presidente del comitato, o da un suo delegato, che la presiede, da quattro rappresentanti effettivi e quattro supplenti delle amministrazioni interessate, indicati dal presidente del comitato con criteri di rotazione, e da quattro rappresentanti effettivi e quattro supplenti dei dipendenti, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano locale. Al procedimento di conciliazione si applicano i termini e le modalita' di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile. 2. Del tentativo di conciliazione deve essere redatto processo verbale. Se la conciliazione riesce, il verbale e' dichiarato esecutivo dal pretore ai sensi dell'articolo 411 del codice di procedura civile. 3. Se il giudice nella prima udienza di discussione rileva l'improcedibilita' della domanda a norma del comma 1, sospende il giudizio e fissa all'attore un termine perentorio di sessanta giorni per esperire il tentativo di conciliazione".

Testo vigente dal 29 dicembre 1993

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-12-23;546~art34 · fonte del testo

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