L'articolo 68 e' sostituito dal seguente: "Art. 68 (Giurisdizione). - 1. Sono devolute al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro tutte le controversie riguardanti il rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, con esclusione delle materie di cui ai numeri da 1 a 7 dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. In ogni caso sono devolute al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro le controversie, attinenti al rapporto di lavoro in corso, in tema di:

  • a)periodo di prova;
  • b)diritti patrimoniali di natura retributiva;
  • c)diritti patrimoniali di natura indennitaria e risarcitoria;
  • d)progressioni e avanzamenti e mutamenti di qualifica o di livello;
  • e)applicazione dei criteri previsti dai contratti collettivi e dagli atti di organizzazione dell'amministrazione in materia di ferie, riposi, orario ordinario e straordinario, turni di lavoro e relativa distribuzione, permessi e aspettative sindacali;
  • f)tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • g)sospensione ed altre vicende modificative del rapporto di lavoro;
  • h)trasferimenti individuali e procedure di mobilita';
  • i)sanzioni disciplinari;
  • l)risoluzione del rapporto di lavoro;
  • m)previdenza ed assistenza, con esclusione della materia pensionistica riservata alla Corte dei conti;
  • n)diritti sindacali, comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della liberta' e dell'attivita' sindacale, nonche' del diritto di sciopero e violazioni di clausole concernenti i diritti e l'attivita' del sindacato contenute nei contratti collettivi;
  • o)pari opportunita' e discriminazione nei rapporti di lavoro. 2. Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative ai rapporti di impiego del personale di cui all'articolo 2, commi 4 e 5. 3. La disposizione di cui al comma 1 si applica a partire dal terzo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque non prima della fase transitoria di cui all'articolo 72. Durante tale periodo resta ferma la giurisdizione del giudice amministrativo; detta giurisdizione resta ferma altresi' per le controversie pendenti dinanzi al giudice amministrativo al termine della predetta fase transitoria. 4. Entro il 30 giugno 1994 la Presidenza del Consiglio dei Ministri trasmette al Parlamento una relazione sull'andamento del contenzioso, evidenziando le esigenze di riordino della magistratura e dell'Avvocatura dello Stato e ogni altra misura organizzativa eventualmente necessaria".

Testo vigente dal 29 dicembre 1993

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-12-23;546~art33 · fonte del testo

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