Art. 10 — Vigilanza
Sono soggetti all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i seguenti atti deliberativi:
- a)statuto della Stazione Sperimentale ed eventuali modifiche;
- b)i regolamenti;
- c)i bilanci;
- d)la determinazione dei contributi a carico delle imprese;
- e)partecipazione ad organismi societari. Le deliberazioni di cui al comma 1 divengono esecutive se, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato non ne disponga, con provvedimento motivato, l'annullamento per vizi di legittimita', ovvero il rinvio alla Stazione Sperimentale per il riesame. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' sospendere i termini di cui al comma 2, per una sola volta e per un periodo di pari durata. Le delibere riesaminate dalle Stazioni Sperimentali sono soggette unicamente a controllo di legittimita', limitatamente alle parti modificate.
Testo vigente dal 9 febbraio 2000
