Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:

  • a)messa a disposizione sul mercato: la fornitura di un giocattolo per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato comunitario nel corso di un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
  • b)immissione sul mercato: la prima messa a disposizione di un giocattolo sul mercato comunitario;
  • c)fabbricante: persona fisica o giuridica che fabbrica un giocattolo, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;
  • d)rappresentante autorizzato: una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunita' che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti;
  • e)importatore: una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunita' che immette sul mercato comunitario un giocattolo proveniente da un Paese terzo;
  • f)distributore: una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un giocattolo;
  • g)operatori economici: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore;
  • h)norma armonizzata: una norma adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione indicati nell'allegato I della direttiva 98/34/CE sulla base di una richiesta presentata dalla Commissione conformemente all'articolo 6 di tale direttiva;
  • i)normativa comunitaria di armonizzazione: la normativa comunitaria che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti;
  • l)accreditamento: lo stesso significato di cui al regolamento (CE) n. 765/2008;
  • m)valutazione della conformita': il processo atto a dimostrare se i requisiti specifici relativi a un giocattolo siano stati rispettati;
  • n)organismo di valutazione della conformita': un organismo che svolge attivita' di valutazione della conformita', fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;
  • o)richiamo: qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di un giocattolo che e' gia' stato messo a disposizione dell'utilizzatore finale;
  • p)ritiro: qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un giocattolo nella catena della fornitura;
  • q)vigilanza del mercato: le attivita' svolte e i provvedimenti adottati dalle autorita' competenti per garantire che i giocattoli siano conformi ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa comunitaria di armonizzazione e non pregiudichino la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto della protezione del pubblico interesse;
  • r)marcatura CE: una marcatura mediante cui il fabbricante indica che il giocattolo e' conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa comunitaria di armonizzazione che ne prevede l'apposizione;
  • s)prodotto funzionale: un prodotto che svolge la stessa funzione e viene impiegato nello stesso modo di un prodotto, un apparecchio o un impianto destinato ad essere utilizzato da adulti, e che puo' essere un modello in scala di tale prodotto, apparecchio o impianto;
  • t)giocattolo funzionale: un giocattolo che svolge la stessa funzione e viene impiegato nello stesso modo di un prodotto, un apparecchio o un impianto destinato ad essere utilizzato da adulti, e che puo' essere un modello in scala di tale prodotto, apparecchio o impianto;
  • u)giocattolo acquatico: un giocattolo destinato a essere usato in acque poco profonde e che e' in grado di reggere o sostenere il bambino sull'acqua;
  • v)velocita' di progetto: tipica velocita' operativa potenziale determinata dalla progettazione del giocattolo;
  • z)gioco di attivita': un gioco per uso domestico nel quale la struttura di supporto resta ferma durante l'attivita' e che e' destinato a permettere a un bambino di svolgere una delle seguenti attivita': arrampicarsi, saltare, dondolare, scivolare, cullarsi, avvitarsi, gattonare o strisciare o qualsiasi combinazione di esse;
  • aa)giocattolo chimico: un giocattolo destinato alla manipolazione diretta di sostanze chimiche e destinato ad essere utilizzato da bambini di uno specifico gruppo di eta' e sotto la supervisione di un adulto;
  • bb)gioco olfattivo da tavolo: un giocattolo il cui scopo e' quello di aiutare il bambino ad imparare a riconoscere diversi odori o profumi;
  • cc)kit cosmetico: un giocattolo il cui scopo e' quello di aiutare il bambino a imparare a creare prodotti come profumi, saponi, creme, shampoo, bagnoschiuma, lucidalabbra, rossetti, e altri trucchi, dentifrici e balsami;
  • dd)gioco gustativo: un gioco il cui scopo e' quello di permettere al bambino di preparare dolci o piatti che comportano l'uso di ingredienti alimentari, come dolci, liquidi, polveri e aromi;
  • ee)danno: le lesioni fisiche o qualsiasi altro danno alla salute inclusi effetti sulla salute a lungo termine;
  • ff)pericolo: una fonte potenziale di danno;
  • gg)rischio: la probabilita' di insorgenza di un pericolo fonte di danni e la gravita' dei danni;
  • hh)destinato a essere utilizzato da: indicazione atta a permettere a un genitore o a un supervisore di valutare se il giocattolo, in base alle sue funzioni, dimensioni e caratteristiche, e' destinato ad essere utilizzato da bambini della fascia di eta' indicata.

Testo vigente dal 27 aprile 2011

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-04-11;54~art2 · fonte del testo

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