Art. 17 — Esame CE del tipo
La richiesta di esame CE del tipo, l'esecuzione dell'esame e il rilascio dell'attestato d'esame CE del tipo sono effettuati conformemente alle procedure di cui al modulo B dell'allegato II della decisione n. 768/2008/CE. L'esame CE del tipo e' effettuato secondo le modalita' specificate al paragrafo 2, secondo trattino, di tale modulo B. In aggiunta a tali disposizioni sono applicati i requisiti di cui ai commi da 2 a 6. La richiesta di esame CE del tipo include una descrizione del giocattolo e l'indicazione del luogo di fabbricazione, incluso l'indirizzo. Quando un organismo di valutazione della conformita' notificato conformemente al capo V del presente decreto effettua l'esame CE del tipo valuta, unitamente al fabbricante, l'analisi dei pericoli che il giocattolo puo' presentare effettuata dal fabbricante stesso conformemente all'articolo 15. Il certificato d'esame CE del tipo include un riferimento alla direttiva 2009/48/CE, un'immagine a colori e una descrizione chiara del giocattolo comprensiva delle dimensioni, nonche' l'elenco delle prove eseguite con un riferimento ai pertinenti rapporti di prova. Il certificato d'esame CE del tipo e' rivisto in qualsiasi momento se ne presenti la necessita', in particolare qualora si verifichino modifiche nel processo di fabbricazione, nelle materie prime o nei componenti del giocattolo, e in ogni caso ogni cinque anni. Il certificato di esame CE del tipo e' revocato se il giocattolo non e' conforme ai requisiti prescritti dall'articolo 9 e dall'allegato II. La documentazione tecnica e la corrispondenza riguardanti le procedure di esame CE del tipo sono redatti in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui e' stabilito l'organismo notificato o in una lingua accettata da quest'ultimo.
Testo vigente dal 27 aprile 2011
