Art. 1 — Campo d'applicazione
Il presente decreto si applica ai prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzati per fini di gioco da bambini di eta' inferiore a 14 anni. Non sono considerati giocattoli i prodotti elencati nell'allegato I. Il presente decreto non si applica:
- a)alle attrezzature per aree da gioco per uso pubblico;
- b)alle macchine da gioco automatiche, a moneta o no, per uso pubblico;
- c)ai veicoli-giocattolo con motore a combustione;
- d)alle macchine a vapore giocattolo;
- e)alle fionde e alle catapulte.
Testo vigente dal 27 aprile 2011
