Le norme del presente decreto legislativo si applicano ai seguenti prodotti, cosi' come definiti all'articolo 2:

  • a)macchine;
  • b)attrezzature intercambiabili;
  • c)componenti di sicurezza;
  • d)accessori di sollevamento;
  • e)catene, funi e cinghie;
  • f)dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
  • g)quasi-macchine. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo:
  • a)i componenti di sicurezza, destinati ad essere utilizzati come pezzi di ricambio in sostituzione di componenti identici e forniti dal fabbricante della macchina originaria;
  • b)le attrezzature specifiche per parchi giochi e/o di divertimento;
  • c)le macchine specificamente progettate o utilizzate per uso nucleare che, in caso di guasto, possono provocare una emissione di radioattivita';
  • d)le armi, incluse le armi da fuoco;
  • e)i seguenti mezzi di trasporto:
  • 1)trattori agricoli e forestali per i rischi oggetto del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 19 novembre 2004, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2005, di recepimento della direttiva n. 2003/37/CE, ad esclusione delle macchine installate su tali veicoli;
  • 2)veicoli a motore e loro rimorchi oggetto della legge 27 dicembre 1973, n. 942, e successive modificazioni, di recepimento della direttiva 70/156/CEE, ad esclusione delle macchine installate su tali veicoli;
  • 3)veicoli oggetto del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 31 gennaio 2003, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003, di recepimento della direttiva 2002/24/CE, ad esclusione delle macchine installate su tali veicoli;
  • 4)veicoli a motore esclusivamente da competizione;
  • 5)mezzi di trasporto per via aerea, per via navigabile o su rete ferroviaria, escluse le macchine installate su tali veicoli.
  • f)le navi marittime e le unita' mobili off-shore, nonche' le macchine installate a bordo di tali navi e/o unita';
  • g)le macchine appositamente progettate e costruite a fini militari o di mantenimento dell'ordine;
  • h)le macchine appositamente progettate e costruite a fini di ricerca per essere temporaneamente utilizzate nei laboratori;
  • i)gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;
  • l)le macchine adibite allo spostamento di artisti durante le rappresentazioni;
  • m)i prodotti elettrici ed elettronici che rientrano nelle categorie seguenti, oggetto della direttiva 2006/95/CE in materia di bassa tensione:
  • 1)elettrodomestici destinati a uso domestico;
  • 2)apparecchiature audio e video;
  • 3)apparecchiature nel settore delle tecnologie dell'informazione;
  • 4)macchine ordinarie da ufficio;
  • 5)apparecchiature di collegamento e di controllo a bassa tensione;
  • 6)motori elettrici;
  • n)le seguenti apparecchiature elettriche ad alta tensione:
  • 1)apparecchiature di collegamento e di comando;
  • 2)trasformatori. Quando per una macchina i pericoli di cui all'allegato 1 sono interamente o parzialmente disciplinati in modo piu' specifico da altri provvedimenti di recepimento di direttive comunitarie, il presente decreto non si applica a tale macchina e per tali pericoli.

Testo vigente dal 19 febbraio 2010

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;17~art1 · fonte del testo

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