Art. 1 — Campo d'applicazione
Le norme del presente decreto legislativo si applicano ai seguenti prodotti, cosi' come definiti all'articolo 2:
- a)macchine;
- b)attrezzature intercambiabili;
- c)componenti di sicurezza;
- d)accessori di sollevamento;
- e)catene, funi e cinghie;
- f)dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
- g)quasi-macchine. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo:
- a)i componenti di sicurezza, destinati ad essere utilizzati come pezzi di ricambio in sostituzione di componenti identici e forniti dal fabbricante della macchina originaria;
- b)le attrezzature specifiche per parchi giochi e/o di divertimento;
- c)le macchine specificamente progettate o utilizzate per uso nucleare che, in caso di guasto, possono provocare una emissione di radioattivita';
- d)le armi, incluse le armi da fuoco;
- e)i seguenti mezzi di trasporto:
- 1)trattori agricoli e forestali per i rischi oggetto del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 19 novembre 2004, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2005, di recepimento della direttiva n. 2003/37/CE, ad esclusione delle macchine installate su tali veicoli;
- 2)veicoli a motore e loro rimorchi oggetto della legge 27 dicembre 1973, n. 942, e successive modificazioni, di recepimento della direttiva 70/156/CEE, ad esclusione delle macchine installate su tali veicoli;
- 3)veicoli oggetto del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 31 gennaio 2003, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003, di recepimento della direttiva 2002/24/CE, ad esclusione delle macchine installate su tali veicoli;
- 4)veicoli a motore esclusivamente da competizione;
- 5)mezzi di trasporto per via aerea, per via navigabile o su rete ferroviaria, escluse le macchine installate su tali veicoli.
- f)le navi marittime e le unita' mobili off-shore, nonche' le macchine installate a bordo di tali navi e/o unita';
- g)le macchine appositamente progettate e costruite a fini militari o di mantenimento dell'ordine;
- h)le macchine appositamente progettate e costruite a fini di ricerca per essere temporaneamente utilizzate nei laboratori;
- i)gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;
- l)le macchine adibite allo spostamento di artisti durante le rappresentazioni;
- m)i prodotti elettrici ed elettronici che rientrano nelle categorie seguenti, oggetto della direttiva 2006/95/CE in materia di bassa tensione:
- 1)elettrodomestici destinati a uso domestico;
- 2)apparecchiature audio e video;
- 3)apparecchiature nel settore delle tecnologie dell'informazione;
- 4)macchine ordinarie da ufficio;
- 5)apparecchiature di collegamento e di controllo a bassa tensione;
- 6)motori elettrici;
- n)le seguenti apparecchiature elettriche ad alta tensione:
- 1)apparecchiature di collegamento e di comando;
- 2)trasformatori. Quando per una macchina i pericoli di cui all'allegato 1 sono interamente o parzialmente disciplinati in modo piu' specifico da altri provvedimenti di recepimento di direttive comunitarie, il presente decreto non si applica a tale macchina e per tali pericoli.
Testo vigente dal 19 febbraio 2010
