I giocattoli prima di essere immessi sul mercato devono recare la marcatura CE. I giocattoli che recano la marcatura CE si presumono conformi al presente decreto. La marcatura CE e' soggetta ai principi generali di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008. I giocattoli che non recano la marcatura CE o che non sono altrimenti conformi al presente decreto possono essere presentati ed utilizzati in occasione di fiere ed esposizioni, purche' un'indicazione chiara precisi che il giocattolo non e' conforme al presente decreto e che non saranno messi a disposizione sul mercato comunitario prima di essere resi conformi. La marcatura CE e' apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul giocattolo o su un'etichetta affissa o sull'imballaggio. Nel caso di giocattoli di piccole dimensioni o costituiti da piccole parti la marcatura CE puo' essere apposta su un'etichetta oppure su un foglio informativo. Qualora cio' risulti tecnicamente impossibile, nel caso di giocattoli venduti in espositori e a condizione che l'espositore sia stato inizialmente utilizzato come imballaggio per i giocattoli, la marcatura CE deve essere affissa sull'espositore stesso. Qualora non sia visibile dall'esterno dell'imballaggio, la marcatura CE va apposta almeno sull'imballaggio. La marcatura CE puo' essere seguita da un pittogramma o da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un impiego particolare.

Testo vigente dal 27 aprile 2011

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 14, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 1058/2026

    19 gennaio 2026

    Le stelle filanti appartengono alla categoria dei giocattoli, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 54 del 2011, di attuazione della direttiva 2009/48/CE, in quanto - essendo ragionevolmente prevedibile che siano utilizzate a scopo di gioco da bambini al di sotto dei 14 anni - rientrano tra i prodotti di cui all'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 55 del 2011: ne consegue l'obbligatorietà per esse della marcatura CE, in applicazione del regime di sicurezza previsto dal Regolamento CE n. 765 del 2008.

    Art. 14 · Art. 1 Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli

    Rassegna di gennaio 2026, p. 49 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di gennaio 2026 ↗.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-04-11;54~art14 · fonte del testo

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