Art. 14 — Segnalazione di apparenti anomalie

I piloti che operano su navi in arrivo o in partenza da un porto nazionale o che operano su navi dirette o in transito all'interno delle acque di giurisdizione, informano immediatamente l'autorita' competente locale, qualora nell'esercizio delle loro normali funzioni, vengano comunque a conoscenza di anomalie che possono costituire un rischio per la sicurezza della navigazione o rappresentare una minaccia per l'ambiente marino. ((Analoga informazione e' resa dalle autorita' di sistema portuale, dai comandanti dei rimorchiatori, dagli ormeggiatori, dai battellieri e dalle autorita' sanitarie che, nell'esercizio delle loro normali funzioni, constatano che una nave attraccata in porto presenta anomalie apparenti che possono mettere a repentaglio la sicurezza della nave o rappresentare una minaccia irragionevole per l'ambiente marino.)) Le informazioni di cui al comma 1, trasmesse possibilmente in formato elettronico, devono contenere:

  • a)nome, numero di identificazione IMO, nominativo internazionale e bandiera della nave;
  • b)ultimo porto di scalo e porto di destinazione della nave;
  • c)descrizione delle anomalie apparenti riscontrate a bordo. L'autorita' competente locale informa immediatamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, qualora le anomalie di cui al comma 1 rappresentino una minaccia per l'ambiente marino. L'autorita' competente locale provvede ad intraprendere, a seguito della segnalazione ((ricevuta)), le azioni ritenute appropriate, in conformita' a quanto prescritto dall'allegato III, 2 b.

Testo vigente dal 11 settembre 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 settembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 2011 al 11 settembre 2021. 2 parole tolte, 55 parole aggiunte in 2 capoversi.

… un rischio per la sicurezza della navigazione o rappresentare una minaccia per l'ambiente marino. aggiunto: Analoga informazione e' resa dalle autorita' di sistema portuale, dai comandanti dei rimorchiatori, dagli ormeggiatori, dai battellieri e dalle autorita' sanitarie che, nell'esercizio delle loro normali funzioni, constatano che una nave attraccata in porto presenta anomalie apparenti che possono mettere a repentaglio la sicurezza della nave o rappresentare una minaccia irragionevole per l'ambiente marino. Le informazioni di cui al comma 1, trasmesse possibilmente in formato elettronico, devono contenere:

… minaccia per l'ambiente marino. L'autorita' competente locale provvede ad intraprendere, a seguito della segnalazione tolto: dei piloti aggiunto: ricevuta, le azioni ritenute appropriate, in conformita' a quanto prescritto dall'allegato III, 2 b.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-24;53~art14 · fonte del testo