Art. 14 — Segnalazione di apparenti anomalie
I piloti che operano su navi in arrivo o in partenza da un porto nazionale o che operano su navi dirette o in transito all'interno delle acque di giurisdizione, informano immediatamente l'autorita' competente locale, qualora nell'esercizio delle loro normali funzioni, vengano comunque a conoscenza di anomalie che possono costituire un rischio per la sicurezza della navigazione o rappresentare una minaccia per l'ambiente marino. ((Analoga informazione e' resa dalle autorita' di sistema portuale, dai comandanti dei rimorchiatori, dagli ormeggiatori, dai battellieri e dalle autorita' sanitarie che, nell'esercizio delle loro normali funzioni, constatano che una nave attraccata in porto presenta anomalie apparenti che possono mettere a repentaglio la sicurezza della nave o rappresentare una minaccia irragionevole per l'ambiente marino.)) Le informazioni di cui al comma 1, trasmesse possibilmente in formato elettronico, devono contenere:
- a)nome, numero di identificazione IMO, nominativo internazionale e bandiera della nave;
- b)ultimo porto di scalo e porto di destinazione della nave;
- c)descrizione delle anomalie apparenti riscontrate a bordo. L'autorita' competente locale informa immediatamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, qualora le anomalie di cui al comma 1 rappresentino una minaccia per l'ambiente marino. L'autorita' competente locale provvede ad intraprendere, a seguito della segnalazione ((ricevuta)), le azioni ritenute appropriate, in conformita' a quanto prescritto dall'allegato III, 2 b.
Testo vigente dal 11 settembre 2021
