Art. 15 — Esposti
Tutti gli esposti sono soggetti ad una rapida valutazione iniziale da parte dell'autorita' competente locale allo scopo di determinarne la fondatezza. Nel caso in cui, sulla base delle verifiche iniziali, se ne ravvisi la fondatezza, l'autorita' competente locale adotta le misure necessarie a dare seguito, nel modo piu' appropriato, all'esposto, assicurando che i soggetti direttamente interessati siano in grado di far valere le loro osservazioni. Se, a conclusione degli accertamenti svolti, l'esposto viene considerato motivatamente infondato, l'autorita' competente locale informa il soggetto che lo ha originato della decisione e della relativa motivazione. (( L'identita' della persona che presenta un esposto non e' rivelata al comandante o al proprietario della nave. L'ispettore assicura il mantenimento di garanzie di riservatezza degli esposti dei marittimi, ivi compresa la riservatezza durante i colloqui con i membri dell'equipaggio. L'autorita' competente locale informa, tramite l'autorita' competente centrale, l'amministrazione dello Stato di bandiera, eventualmente estendendone copia all'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), degli esposti non infondati pervenuti e del seguito che vi e' stato dato. ))
Testo vigente dal 6 giugno 2015
