Art. 9 — Sistema di ispezione ed impegno ispettivo annuale
Le ispezioni sono effettuate conformemente al regime di selezione descritto all'articolo 7 e al disposto dell'allegato III. L'autorita' competente locale provvede, annualmente, ad ispezionare:
- a)le navi di priorita' I, di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), che fanno scalo nei suoi porti e ancoraggi;
- b)un numero di navi di priorita' I e II, di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b), corrispondente almeno alla percentuale annuale di ispezioni assegnata.
Testo vigente dal 27 aprile 2011
