Art. 9 — Sistema di ispezione ed impegno ispettivo annuale

Le ispezioni sono effettuate conformemente al regime di selezione descritto all'articolo 7 e al disposto dell'allegato III. L'autorita' competente locale provvede, annualmente, ad ispezionare:

  • a)le navi di priorita' I, di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), che fanno scalo nei suoi porti e ancoraggi;
  • b)un numero di navi di priorita' I e II, di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b), corrispondente almeno alla percentuale annuale di ispezioni assegnata.

Testo vigente dal 27 aprile 2011

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-24;53~art9 · fonte del testo