Art. 23 — Sanzioni amministrative
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101.
Abrogato dal 27 agosto 2020
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101.
Abrogato dal 27 agosto 2020
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2 versioni dal 2007
Confronto con la versione in vigore dal 24 aprile 2007 al 27 agosto 2020. 310 parole tolte, 10 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Salvo che il fatto non costituisca reato, alle sotto elencate violazioni delle norme del presente decreto si applicano le sanzioni amministrative che seguono:
tolto: a) il titolare del nulla osta di cui all'articolo 3, comma 1, che non ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila a quindicimila euro;
tolto: b) il detentore cedente ai sensi dell'articolo 4, che non ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 4, comma 2, e' punito con sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a ventimila euro;
tolto: c) il detentore che intende effettuare le operazioni di esportazione o importazione di cui all'articolo 5, il quale non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 5, commi 5, 6 e 9, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a ventimila euro;
tolto: d) il detentore ovvero il gestore di un impianto riconosciuto che non ottemperi agli obblighi concernenti il libretto di sorgente di cui all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da seimila a trentamila euro;
tolto: e) il detentore che, nella tenuta del registro delle sorgenti di cui all'articolo 8, non ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 8, comma 5 e 6, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da seimila a trentamila euro;
tolto: f) il detentore che non ottemperi agli obblighi di restituzione o trasferimento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a ventimila euro;
tolto: g) i soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, che non ottemperino agli obblighi di cui all'articolo 11, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a ventimila euro;
tolto: h) i soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, che non ottemperino agli obblighi di cui all'articolo 11, commi 5 e 6, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila a quindicimila euro.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2020, N. 101
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-02-06;52~art23 · fonte del testo
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