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Che cosa è cambiato dal 27 agosto 2020

Confronto con la versione in vigore dal 24 aprile 2007 al 27 agosto 2020. 556 parole tolte, 10 parole aggiunte in 10 capoversi.

tolto: Ferme restando le sanzioni previste dalla legge n. 1860 del 1962 e dal decreto legislativo n. 230 del 1995 e salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato:

tolto: a) il titolare del nulla osta di cui all'articolo 3, comma 1, che non ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 3, lettere b), c), d), e) ed f), e' punito con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da cinquemila a ventimila euro;

tolto: b) il detentore cedente ai sensi dell'articolo 4, che non ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 4, comma 1, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da cinquemila a ventimila euro;

tolto: c) il soggetto che effettui le operazioni di esportazione o importazione di una sorgente ai sensi dell'articolo 5, in assenza delle autorizzazioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 7, e' punito con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da cinquemila a ventimila euro;

tolto: d) il detentore che non ottemperi all'obbligo di tenuta del registro di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, e' punito con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da cinquemila a ventimila euro;

tolto: e) il detentore che, nella tenuta del registro delle sorgenti di cui all'articolo 8, non ottemperi agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 8, commi 3, 4, 7 e 8, e' punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da cinquemila a ventimila euro;

tolto: f) il detentore che non ottemperi agli obblighi di verifica della sorgente di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da cinquemila a ventimila euro;

tolto: g) il detentore che non ottemperi agli obblighi di verifica delle procedure gestionali di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), e' punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da duemila a dodicimila euro;

Mostra gli altri 2 capoversi cambiati

tolto: h) il detentore che non ottemperi agli obblighi di verifica della sorgente di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), e' punito con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da cinquemila a cinquantamila euro;

tolto: i) i soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, che non ottemperino agli obblighi di cui all'articolo 11, comma 1, sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da cinquemila a ventimila euro. Il fabbricante o il fornitore che non ottemperano a quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, sono puniti ai sensi dell'articolo 139, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 230 del 1995. Al soggetto responsabile dell'invio di cui all'articolo 14, comma 4, si applica la sanzione di cui all'articolo 137, comma 4, del decreto legislativo n. 230 del 1995. Alle contravvenzioni di cui al comma 1, si applica il capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, se la condotta posta in essere e' sanabile con l'ottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi di vigilanza. A tale fine, per organi di vigilanza, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, si intendono quelli di cui al decreto legislativo n. 230 del 1995. In caso di condanna per taluno dei reati previsti dal comma 1, se l'imputato ha fornito un contributo determinante nel rinvenimento delle sorgenti orfane di cui all'articolo 16, la pena puo' essere diminuita in misura non superiore alla meta'.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2020, N. 101

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-02-06;52~art22 · fonte del testo

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