Art. 6 — Trattamento economico del personale universitario

Fermo restando l'obbligo di soddisfare l'impegno orario minimo di presenza nelle strutture aziendali per le relative attivita' istituzionali, al personale di cui al comma 1 dell'articolo 5 si riconosce, oltre ai compensi legati alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti, oltre al trattamento economico erogato dall'universita':

  • a)un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilita' connesse ai diversi tipi di incarico;
  • b)un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attivita' assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza ed efficienza, nonche' all'efficacia nella realizzazione della integrazione tra attivita' assistenziale, didattica e di ricerca. I trattamenti di cui al comma 1 sono erogati nei limiti delle risorse da attribuire ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, globalmente considerate e sono definiti secondo criteri di congruita' e proporzione rispetto a quelle previste al medesimo scopo dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni. Tali trattamenti sono adeguati in base agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali per il personale sanitario del servizio sanitario nazionale. Il trattamento economico di equiparazione in godimento all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto e' conservato fino all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1. I protocolli d'intesa prevedono le forme e le modalita' di accesso dei dirigenti sanitari del S.S.N., che operano nei dipartimenti ad attivita' integrata, impegnati in attivita' didattica, ai fondi di ateneo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370. Ferma restando l'abrogazione delle norme incompatibili con il presente decreto sono comunque abrogate le parti dell'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 che disciplinano l'attribuzione del trattamento economico integrativo.

Testo vigente dal 12 gennaio 2000

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 6, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 31339/2025

    1 dicembre 2025

    In tema di rapporto di impiego dei medici docenti universitari in servizio presso le aziende ospedaliere, il regime della perequazione con i medici del SSN, nel sistema delineato dall'art. 6 del d.lgs. n. 517 del 1999 e dal d.p.c.m. 24 maggio 2001, rinviene la propria fonte regolativa nei Protocolli di Intesa tra Regioni e Università ai quali si applicano, quanto alla loro successione nel tempo, regole analoghe a quelle dei contratti collettivi, con la conseguenza che un Protocollo che succede ad un altro, giunto alla scadenza stabilita, può introdurre un trattamento meno favorevole di quello precedente con efficacia da tale scadenza, ma non può regolare con effetto ex tunc, in modo meno favorevole, il trattamento per prestazioni già rese in vigenza di un Protocollo non ancora scaduto o di sue norme disciplinanti il periodo transitorio.

    Art. 6 · Art. 3 cost.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 141 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 11940/2025

    7 maggio 2025

    In tema di trattamento economico aggiuntivo spettante ai docenti universitari impegnati in attività assistenziali, l'art. 6 del d.lgs. n. 517 del 1999, richiamando l'art. 102, comma 2, del d.P.R. n. 382 del 1980, ha fissato, con una chiara finalità perequativa, un criterio di quantificazione del trattamento economico che tenga conto, da un lato, del trattamento economico già corrisposto al docente dall'Università e, dall'altro, dell'assetto della dirigenza medica e della struttura della retribuzione per essa delineata dalle parti collettive, con la conseguenza che ai docenti non può essere operata l'estensione automatica della disciplina dettata per ciascuna componente del trattamento retributivo dai CCNL della dirigenza medica succedutisi nel tempo, dovendo, al contrario, essere verificata l'adeguatezza delle risorse stanziate ai sensi del comma 2 del citato art. 6, globalmente considerate, ad assicurare la finalità perequativa dei trattamenti complessivi e non delle singole voci stipendiali, secondo un criterio di "congruità e proporzione".

    Art. 6 · Art. 4 Soppressione dei compensi fissi per i ricoveri ospedalieri di cui all'articolo 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e della Cassa nazionale di conguaglio di cui, al decreto-legge 18 novembre 1967, n. 1044, convertito in legge 17 gennaio 1968, n. 4

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 287 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 10763/2025

    24 aprile 2025

    In tema di equiparazione del trattamento economico dei docenti universitari in servizio presso le strutture sanitarie con i dirigenti medici del S.S.N. con pari incarico e anzianità, i trattamenti perequativi riconosciuti dagli artt. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979 e 102 del d.P.R. n. 382 del 1980, e quelli aggiuntivi ex art. 6 del d. lgs. n. 517 del 1999, non contemplano il riconoscimento diretto di voci retributive (nella specie, l'indennità di risultato e di specificità medica) proprie della dirigenza medica del S.S.N. soggetta al regime contrattualizzato di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, le quali possono essere attribuite solo in esito ad una valutazione o a determinazioni di perequazione adottate dalle Università e dalle Regioni.

    Art. 6

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 273 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 10756/2025

    24 aprile 2025

    In tema di docenti universitari in servizio presso le strutture sanitarie, l'art. 6 del d.lgs. n. 517 del 1999 fa salva la conservazione dei trattamenti economici in godimento, assicurando, nelle more dell'attuazione del nuovo regime, la perequazione economica garantita dal previgente art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979, il cui ammontare deve essere adeguato, in una comparazione in senso dinamico, tenendo conto del trattamento fondamentale ed accessorio spettante, sulla base della disciplina contrattuale, al dirigente medico del S.S.N. di pari incarico e anzianità.

    Art. 6

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 274 ↗

Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗ e dicembre 2025 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-21;517~art6 · fonte del testo

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