A decorrere dal 1 marzo 1974 a tutto il personale non medico universitario che presta servizio presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con gli enti ospedalieri o gestiti direttamente dalle universita' e' corrisposta una indennita', con esclusione di qualsiasi onere a carico del bilancio dello Stato, non utile ai fini previdenziali e assistenziali nella misura occorrente per equiparare il trattamento economico complessivo ivi compresi i compensi per lavoro straordinario ma escluse le quote di aggiunta di famiglia, a quello del personale non medico ospedaliero di pari mansioni ed anzianita'. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'indennita' di cui al precedente comma sono a carico degli enti o istituti e sono erogate con le modalita' di cui allo articolo 4 della legge 25 marzo 1971, n. 213.

Testo vigente dal 30 maggio 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-05-16;200~art1 · fonte del testo

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