Art. 7 — Deposito dell'opposizione
Entro due mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino di cui all'articolo 6, comma 6, i soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2411 possono presentare alla DGPI-UIBM opposizione alla registrazione della indicazione geografica. L'opposizione puo' essere basata su uno o piu' motivi previsti dall'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/2411, nonche' sulle fattispecie riconducibili agli articoli 42, 43 e 44 del medesimo regolamento. L'opposizione e' ricevibile solo se redatta in lingua italiana e deve contenere a pena di inammissibilita':
- a)in relazione alla indicazione geografica oggetto dell'opposizione, l'identificazione del richiedente, il numero e la data della domanda di registrazione contro cui e' proposta l'opposizione;
- b)i motivi su cui si fonda l'opposizione;
- c)la documentazione necessaria a comprovare l'interesse legittimo a presentare opposizione;
- d)l'identificazione del marchio o dei marchi anteriori di cui all'articolo 12, comma 1, lettere c), d) ed e), del codice della proprieta' industriale, nonche' l'elenco dei prodotti su cui e' basata l'opposizione, se quest'ultima e' proposta ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2411, oppure per i motivi riconducibili a quanto disciplinato dagli articoli 43, paragrafo 3, lettera c), e 44, paragrafo 2, del medesimo regolamento. Il presente articolo si applica anche ai procedimenti di opposizione in fase nazionale che la DGPI-UIBM ha la facolta' di avviare in caso di modifiche sostanziali al disciplinare o al documento unico durante i procedimenti a livello di Unione europea.
Testo vigente dal 22 aprile 2026
