Art. 9 — Sospensione della procedura di opposizione
Il procedimento di opposizione e' sospeso d'ufficio:
- a)durante il periodo concesso alle parti, al fine di pervenire ad una composizione amichevole, ai sensi dell'articolo 8, comma 1;
- b)se l'opposizione e' basata su una domanda di registrazione di una indicazione geografica, fino alla protezione dell'indicazione geografica;
- c)se l'opposizione e' basata su una domanda di marchio, fino alla registrazione di tale marchio;
- d)se l'opposizione e' basata su un marchio internazionale, fino a quando non siano scaduti i termini per il rifiuto o la presentazione di un'opposizione avverso la registrazione di tale marchio, ovvero si siano conclusi i relativi procedimenti di esame o di opposizione. Il procedimento di opposizione e' sospeso su istanza di parte:
- a)se e' pendente un procedimento di cancellazione della indicazione geografica protetta, fino al termine in cui la decisione dell'EUIPO diviene definitiva;
- b)se e' pendente un procedimento di nullita' o decadenza di un marchio dinanzi alla DGPI-UIBM ovvero dinanzi all'EUIPO, fino al provvedimento definitivo;
- c)se e' pendente un giudizio di nullita' o di decadenza del marchio sul quale si fonda l'opposizione, o relativo alla spettanza del diritto alla registrazione a norma dell'articolo 118 del codice della proprieta' industriale, fino al passaggio in giudicato della sentenza. Su istanza del richiedente la registrazione, la sospensione di cui al comma 2 puo' essere successivamente revocata. Se l'opposizione e' sospesa ai sensi del comma 1, lettere c) e d), la DGPI-UIBM esamina con priorita' la domanda di marchio o la registrazione del marchio internazionale.
Testo vigente dal 22 aprile 2026
