In assenza di opposizioni, decorso il termine di due mesi di cui all'articolo 7, ovvero a seguito della valutazione dell'esito dell'eventuale opposizione presentata ai sensi degli articoli 7 e 8, la divisione competente, se constata la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 6 e 8 e delle informazioni necessarie di cui agli articoli 9, 10 e 11 del regolamento (UE) 2023/2411, adotta la decisione favorevole alla registrazione dell'indicazione geografica, conformemente all'articolo 16 del medesimo regolamento. Nel caso in cui, a seguito dell'accoglimento o di eventuali modifiche della domanda concordate in esito alla procedura di opposizione di cui all'articolo 7, la domanda risulti non soddisfare i requisiti di cui agli articoli 6 e 8 o non contenga le informazioni necessarie di cui agli articoli, 9, 10 e 11 del regolamento (UE) 2023/2411, la domanda viene respinta. La decisione, sia essa di accoglimento o di rigetto, di cui ai commi 1 e 2 e' trasmessa al richiedente. In caso di accoglimento, la decisione e' trasmessa anche alla regione o alle regioni interessate ed e' pubblicata sul sito istituzionale della DGPI-UIBM congiuntamente al disciplinare di produzione oggetto della decisione favorevole. Contro la decisione di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 136 a 136-terdecies del codice della proprieta' industriale, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del regolamento (UE) 2423/2411.

Testo vigente dal 22 aprile 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-04-02;51~art12 · fonte del testo

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