Art. 49 — Abrogazioni e disposizioni di coordinamento
Gli articoli 53, 54, 55 e 56 del Codice sono abrogati. L'articolo 57 del Codice e' abrogato decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I decreti adottati in attuazione degli articoli 53 e 57 del Codice continuano ad applicarsi fino all'adozione di diversa disciplina ai sensi ((dell'articolo)) 9, comma 5.
Testo vigente dal 18 dicembre 2025
