Art. 36 — Cooperazione internazionale per la protezione dei dati personali e accordi internazionali precedentemente conclusi
In relazione ai Paesi terzi e alle organizzazioni internazionali, sono adottate misure appropriate per le finalita' di cui all'articolo 50 del regolamento UE. Restano in vigore, fino alla loro modifica, sostituzione o revoca, gli accordi internazionali relativi al trasferimento di dati personali verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali conclusi anteriormente al 6 maggio 2016 e che sono conformi al diritto dell'Unione europea applicabile a tale data.
Testo vigente dal 24 maggio 2018
