Art. 1 — Oggetto e ambito di applicazione
Il presente decreto attua nell'ordinamento interno le disposizioni della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio. Il presente decreto si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali delle persone fisiche e al trattamento non automatizzato di dati personali delle persone fisiche contenuti in un archivio o ad esso destinati, svolti dalle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica. Il presente decreto non si applica ai trattamenti di dati personali:
- a)effettuati nello svolgimento di attivita' concernenti la sicurezza nazionale o rientranti nell'ambito di applicazione del titolo V, capo 2, del trattato sull'Unione europea e per tutte le attivita' che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione europea;
- b)effettuati da istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione europea.
Testo vigente dal 24 maggio 2018
