Art. 53 codice privacy — Ambito applicativo e titolari dei trattamenti
Rubrica del testo originario: le versioni successive non la riportano.
Articolo abrogato dal d.lgs. 18 maggio 2018, n. 51.
Abrogato dal 8 giugno 2018
Rubrica del testo originario: le versioni successive non la riportano.
Articolo abrogato dal d.lgs. 18 maggio 2018, n. 51.
Abrogato dal 8 giugno 2018
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 2003
Confronto con la versione in vigore dal 21 aprile 2015 al 8 giugno 2018. 199 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per finalita' di polizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonche' di polizia giudiziaria, svolti, ai sensi del codice di procedura penale, per la prevenzione e repressione dei reati. Ai trattamenti di dati personali previsti da disposizioni di legge, di regolamento, nonche' individuati dal decreto di cui al comma 3, effettuati dal Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a confluirvi, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici nell'esercizio delle attribuzioni conferite da disposizioni di legge o di regolamento non si applicano, se il trattamento e' effettuato per finalita' di polizia, le seguenti disposizioni del codice:
tolto: a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;
tolto: b) articoli da 145 a 151. Con decreto adottato dal Ministro dell'interno, previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati, nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 2 effettuati con strumenti elettronici e i relativi titolari.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 MAGGIO 2018, N. 51
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51
Il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51 ha disposto (con l'art. 49, comma 3) che "I decreti adottati in attuazione degli articoli 53 e 57 del Codice continuano ad applicarsi fino all'adozione di diversa disciplina ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 9, comma 5".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art53 · fonte del testo
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