In deroga a quanto previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera b), e fatti salvi eventuali accordi internazionali di cui al comma 2, le autorita' competenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), numero 1), possono, in singoli e specifici casi previsti da norme di legge o di regolamento o dal diritto dell'Unione europea, trasferire dati personali direttamente a destinatari stabiliti in Paesi terzi se:

  • a)il trasferimento e' strettamente necessario per l'assolvimento di un compito previsto dal diritto dell'Unione europea o dall'ordinamento interno, per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 2;
  • b)l'autorita' competente che effettua il trasferimento valuta che i diritti e le liberta' fondamentali dell'interessato non prevalgono sull'interesse pubblico che rende necessario il trasferimento;
  • c)l'autorita' competente che effettua il trasferimento ritiene che il trasferimento a un'autorita' per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 2, nel Paese terzo sia inefficace o inidoneo, in particolare in quanto non puo' essere effettuato tempestivamente;
  • d)l'autorita' competente ai fini di cui all'articolo 1, comma 2, nel Paese terzo e' informata senza ingiustificato ritardo, salvo che cio' pregiudichi la finalita' per cui il trasferimento e' effettuato;
  • e)l'autorita' competente che effettua il trasferimento informa il destinatario della finalita' specifica o delle finalita' specifiche per le quali i dati personali devono essere trattati, a condizione che tale trattamento sia necessario. Per accordo internazionale di cui al comma 1 si intende qualsiasi accordo internazionale bilaterale o multilaterale in vigore tra gli Stati membri e Paesi terzi nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia. L'autorita' competente informa il Garante dei trasferimenti previsti dal presente articolo. Il trasferimento effettuato ai sensi del comma 1 e' documentato.

Testo vigente dal 24 maggio 2018

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-18;51~art35 · fonte del testo

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