Art. 45 — Inosservanza di provvedimenti del Garante
Chiunque, ((non osservando)) il provvedimento adottato dal Garante ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera c), del Codice, in un procedimento riguardante il trattamento dei dati di cui all'articolo 1, comma 2, ((arreca un concreto nocumento a uno o piu' interessati)) e' punito ((, a querela della persona offesa,)) con la reclusione da tre mesi a due anni. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101
1Il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 ha disposto (con l'art. 23, comma 1, lettera d)) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto: [...] d) all'articolo 45 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, il riferimento all'articolo 143, comma 1, lettera c), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, si intende effettuato all'articolo 58, paragrafo 2, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679".
Testo vigente dal 8 dicembre 2021
