Art. 3 — Principi applicabili al trattamento di dati personali
I dati personali di cui all'articolo 1, comma 2, sono:
- a)trattati in modo lecito e corretto;
- b)raccolti per finalita' determinate, espresse e legittime e trattati in modo compatibile con tali finalita';
- c)adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalita' per le quali sono trattati;
- d)esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalita' per le quali sono trattati;
- e)conservati con modalita' che consentano l'identificazione degli interessati per il tempo necessario al conseguimento delle finalita' per le quali sono trattati, sottoposti a esame periodico per verificarne la persistente necessita' di conservazione, cancellati o anonimizzati una volta decorso tale termine;
- f)trattati in modo da garantire un'adeguata sicurezza e protezione da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali, mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate. Il trattamento per una delle finalita' di cui all'articolo 1, comma 2, diversa da quella per cui i dati sono raccolti, e' consentito se il titolare del trattamento, anche se diverso da quello che ha raccolto i dati, e' autorizzato a trattarli per detta finalita', conformemente al diritto dell'Unione europea o dell'ordinamento interno e se il trattamento e' necessario e proporzionato a tale diversa finalita', conformemente al diritto dell'Unione europea o dell'ordinamento interno. Il trattamento per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 2, puo' comprendere l'archiviazione nel pubblico interesse, l'utilizzo scientifico, storico o statistico, fatte salve le garanzie adeguate per i diritti e le liberta' degli interessati. Il titolare del trattamento e' responsabile del rispetto dei principi di cui ai commi 1, 2 e 3.
Testo vigente dal 24 maggio 2018
