Art. 13 — Esercizio dei diritti dell'interessato e verifica da parte del Garante
Al di fuori dei casi di trattamento effettuato dall'autorita' giudiziaria per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 2, i diritti dell'interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalita' di cui all'articolo 160 del codice. Il titolare del trattamento informa l'interessato della facolta' di cui al comma 1. Nei casi di cui al comma 1, il Garante informa l'interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonche' del diritto dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale.
Testo vigente dal 24 maggio 2018
