L'articolo 447-bis del codice di procedura civile e' cosi' modificato:
- a)il primo comma e' sostituito dal seguente: "Le controversie in materia di locazione e di comodato di immobili urbani e quelle di affitto di aziende sono disciplinate dagli articoli 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, primo comma, 422, 423, primo e terzo comma, 424, 425, 426, 427, 428, 429, primo e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, in quanto applicabili.";
- b)il primo periodo del secondo comma e' soppresso.
Testo vigente dal 20 marzo 1998
