L'articolo 7-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' cosi' modificato:
- a)il secondo periodo del primo comma e' sostituito dal seguente: "Nel determinare i criteri per l'assegnazione degli affari penali al giudice per le indagini preliminari, il Consiglio superiore della magistratura stabilisce la concentrazione, ove possibile, in capo allo stesso giudice dei provvedimenti relativi al medesimo procedimento e la designazione di un giudice diverso per lo svolgimento delle funzioni di giudice dell'udienza preliminare.";
- b)dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: "Il Consiglio superiore della magistratura determina i criteri generali per l'organizzazione degli uffici del pubblico ministero e per l'eventuale ripartizione di essi in gruppi di lavoro.".
Testo vigente dal 20 marzo 1998
