L'articolo 567 del codice di procedura penale e' cosi' modificato:
- a)nel comma 1 le parole "stabilite per il procedimento davanti al tribunale" sono sostituite dalle parole "previste dai titoli II e III del libro VII";
- b)nei commi 4 e 5 la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "giudice";
- c)nel comma 6 la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "giudice" e le parole "del circondario" sono soppresse.
Testo vigente dal 20 marzo 1998
