Art. 44 — Occupazioni permanenti. Disciplina e tariffe. Passi carrabili: criteri di determinazione della superficie
Articolo abrogato dalla l. 27 dicembre 2019, n. 160.
Abrogato dal 1 marzo 2020
Articolo abrogato dalla l. 27 dicembre 2019, n. 160.
Abrogato dal 1 marzo 2020
1 pronuncia che riguarda l’art. 44, dalle Rassegne del Massimario.
In tema di presupposto impositivo della TOSAP, il combinato disposto degli artt. 38, comma 3, e 44, comma 4, del d.lgs. n. 507 del 1993 presuppone, ai fini dell'applicazione del tributo, che il passo carrabile consenta l'accesso ad una strada pubblica ovvero ad una strada privata destinata al pubblico transito, essendo esclusa dall'imposizione l'ipotesi in cui la strada privata che si frappone tra il passo carrabile e la via pubblica sia sottratta all'uso collettivo, anche se da questa siano aperti varchi idonei a consentire la successiva immissione nella via pubblica e a prescindere dalla sua appartenenza ad un consorzio partecipato o meno da enti pubblici.
Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di maggio 2026 ↗.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
5 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2020 al 1 marzo 2020.
Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.
La nota di aggiornamento ufficiale
Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, nel modificare l'art. 1, comma 847 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 3-quater) che "Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche affissioni nonche' la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonche' il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-11-15;507~art44 · fonte del testo
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