Art. 46 — Accessi nelle strade urbane. Passo carrabile

1. La costruzione dei passi carrabili e' autorizzata dall'ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente. 2. Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni:

  • a)deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocita' massima consentita nella strada medesima;
  • b)deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento ((o alla circolazione)) dei veicoli;
  • c)qualora l'accesso alle proprieta' laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale((.))
  • d)((LETTERA SOPPRESSA DAL D.P.R. 16 SETTEMBRE 1996, N. 610)). ((3. Nel caso in cui i passi carrabili, come definiti dall'articolo 3, comma 1, punto 37), del codice, rientrino nella definizione dell'articolo 44, comma 4, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nella zona antistante gli stessi vige il divieto di sosta, segnalato con l'apposito segnale di cui alla figura II.78. In caso contrario, il divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo ed il posizionamento del relativo segnale, sono subordinati alla richiesta di occupazione del suolo pubblico che, altrimenti, sarebbe destinato alla sosta dei veicoli, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 44, comma 8, del citato decreto legislativo 507/93.)) ((4.)) Qualora l'accesso dei veicoli alla proprieta' laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile oltre che nel rispetto delle condizioni previste ((nel comma 2)), deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprieta' laterale. L'eventuale cancello a protezione della proprieta' laterale dovra' essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori ((della carreggiata)), di un veicolo in attesa di ingresso. ((Nel caso in cui, per obbiettive impossibilita' costruttive o per gravi limitazioni della godibilita' della proprieta' privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi. E' consentito derogare dall'arretramento degli accessi e dall'utilizzo dei sistemi alternativi nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidita' della circolazione.)) ((5.)) E' consentita l'apertura di passi carrabili provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi devono essere osservate, per quanto possibile, le condizioni di cui al comma 2. Deve in ogni caso disporsi idonea segnalazione di pericolo allorquando non possono essere osservate le distanze dall'intersezione. ((6. I comuni hanno la facolta' di autorizzare distanze inferiori a quelle fissate al comma 2, lettera a), per i passi carrabili gia' esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'articolo 22, comma 2, del codice.))

Testo vigente dal 19 dicembre 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 dicembre 1996

Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 1992 al 19 dicembre 1996. 11 parole tolte, 251 parole aggiunte in 3 capoversi.

b) deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento aggiunto: o alla circolazione dei veicoli;

c) qualora l'accesso alle proprieta' laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonaletolto: ;aggiunto: .

d) tolto: deve essere segnalato mediante aggiunto: LETTERA SOPPRESSA DAL D.P.R. 16 SETTEMBRE 1996, N. 610. 3. Nel caso in cui i passi carrabili, come definiti dall'articolo 3, comma 1, punto 37), del codice, rientrino nella definizione dell'articolo 44, comma 4, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nella zona antistante gli stessi vige il divieto di sosta, segnalato con l'apposito segnale di cui tolto: all'art. 120. 3 aggiunto: alla figura II.78. In caso contrario, il divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo ed il posizionamento del relativo segnale, sono subordinati alla richiesta di occupazione del suolo pubblico che, altrimenti, sarebbe destinato alla sosta dei veicoli, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 44, comma 8, del citato decreto legislativo 507/93. 4. Qualora l'accesso dei veicoli alla proprieta' laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile oltre che nel rispetto delle condizioni previste nel comma tolto: precedente aggiunto: 2, deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella … della proprieta' laterale dovra' essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori della tolto: sede stradale aggiunto: carreggiata, di un veicolo in attesa di ingresso. tolto: 4 aggiunto: Nel caso in cui, per obbiettive impossibilita' costruttive o per gravi limitazioni della godibilita' della proprieta' privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi. E' consentito derogare dall'arretramento degli accessi e dall'utilizzo dei sistemi alternativi nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidita' della circolazione. 5. E' consentita l'apertura di passi carrabili provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di … caso disporsi idonea segnalazione di pericolo allorquando non possono essere osservate le distanze dall'intersezioneaggiunto: . 6. I comuni hanno la facolta' di autorizzare distanze inferiori a quelle fissate al comma 2, lettera a), per i passi carrabili gia' esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'articolo 22, comma 2, del codice.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art46 · fonte del testo

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