Art. 7 — Coordinamento con le disposizioni relative ai versamenti
All'articolo 7, comma 11, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le parole: "entro il 28 febbraio di ciascun anno, ovvero entro il secondo mese solare successivo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 16 febbraio di ciascun anno ovvero entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo". All'articolo 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 77, come modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo 16 giugno 1998, n. 201, le parole: "entro il 28 febbraio di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 16 febbraio di ciascun anno". All'articolo 11, comma 2, della legge 14 agosto 1993, n. 344, come modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo 16 giugno 1998, n. 201, le parole: "entro il 28 febbraio di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 16 febbraio di ciascun anno". All'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, come modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo 16 giugno 1998, n. 201, le parole: "entro il 28 febbraio dell'anno successivo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 16 febbraio di ciascun anno". All'articolo 35, secondo comma, del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, le parole: "30 giugno e 31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "16 giugno e 16 ottobre". All'articolo 8, comma 1, numero 3-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: "nel termine di un mese dalla chiusura del periodo d'imposta" sono sostituite dalle seguenti: "entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta". I versamenti delle ritenute e delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi si effettuano con le modalita' e termini di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Testo vigente dal 31 dicembre 1999
