Al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 6, comma 9, le parole: "del versamento entro il mese successivo a quello in cui questo e' stato effettuato" sono sostituite dalle seguenti: "dei versamenti entro il mese di marzo dell'anno successivo ovvero entro 12 giorni dalla richiesta degli interessati";
  • b)all'articolo 7, comma 3, lettera a) le parole "all'articolo 2" sono sostituite dalle seguenti "all'articolo 2, commi 1 e 1-bis";
  • c)all'articolo 7, comma 12, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "I soggetti diversi dalle societa' ed enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e d) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 presentano la predetta dichiarazione entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta.". La disposizione di cui alla lettera a) si applica con riferimento ai versamenti dell'imposta sostitutiva relativi alle operazioni effettuate a decorrere dal 1o gennaio 2000.

Testo vigente dal 31 dicembre 1999

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-23;505~art5 · fonte del testo

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