Al decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 2, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: "1-bis. Sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento, per la parte maturata nel periodo di possesso, gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari dovuti da soggetti non residenti. L'imposta e' applicata nella misura del 12,50 per cento anche sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonche' di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, indipendentemente dalla scadenza. 1-ter. L'imposta e' applicata nella misura del 27 per cento se la scadenza dei titoli indicati nel primo periodo del comma 1-bis e' inferiore a diciotto mesi. 1-quater. L'imposta di cui ai commi 1-bis e 1-ter si applica sugli interessi ed altri proventi percepiti dai soggetti indicati nel comma 1. Per i soggetti di cui all'articolo 8, commi da 1 a 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 l'imposta e' applicata limitatamente ai titoli indicati nel comma 1-ter.";
  • b)all'articolo 2, comma 2, ovunque ricorrano, le parole: "comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 1-bis e 1-ter";
  • c)all'articolo 3, comma 1, le parole "comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 1-quater";
  • d)all'articolo 3, comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i titoli indicati nell'articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, si considerano cessioni anche i prelievi dai depositi costituiti presso gli intermediari.";
  • e)all'articolo 5:
  • 1)nel comma 1, le parole "articolo 2, comma 1", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "articolo 2, commi 1, 1-bis e 1-ter";
  • 2)nel comma 2, le parole "comma 1" sono sostituite dalle seguenti "commi 1, 1-bis e 1-ter" e nel medesimo comma le parole "al periodo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 2, comma 1";
  • f)all'articolo 12, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. Per i titoli indicati nell'articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, l'imposta sostitutiva si applica a partire dal 1o luglio 2000. Per i titoli di cui al periodo precedente depositati al 1o luglio 2000 presso gli intermediari di cui all'articolo 2, comma 2, il conto unico e' accreditato dell'ammontare dell'imposta sostitutiva commisurata all'importo degli interessi, premi e altri frutti maturati nel periodo di possesso fino al 30 giugno 2000 ed e' addebitato dell'ammontare dell'imposta sostitutiva commisurata all'importo degli interessi, premi e altri frutti maturati fino al 30 giugno 2000 dalla data di inizio di maturazione della cedola in corso, nonche' dell'imposta commisurata alla differenza maturata fino alla predetta data tra la somma percepita alla scadenza ed il prezzo di emissione.".

Testo vigente dal 31 dicembre 1999

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-23;505~art6 · fonte del testo

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