Art. 5 — Modifiche al regime transitorio per le gestioni individuali e gli organismi di investimento collettivo
All'articolo 15 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, concernente il regime transitorio per le gestioni individuali e gli organismi d'investimento collettivo, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)nei commi 2 e 3, sono soppresse le parole: "nonche' dalle gestioni di cui all'articolo 7";
- b)dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. Per i titoli, certificati, strumenti finanziari, valute rapporti inclusi nelle gestioni di cui all'articolo 7, le ritenute e le imposte sostitutive di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano sugli interessi e altri proventi maturati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. I relativi importi sono liquidati entro il mese di ottobre 1998 e sono versati entro il giorno 15 del mese successivo. Il soggetto gestore puo' effettuare, anche in deroga al regolamento di gestione, i disinvestimenti necessari per il versamento delle imposte salvo che il contribuente non fornisca direttamente le somme corrispondenti entro il 31 ottobre 1998.";
- c)nel comma 4, le parole: "entro il 30 settembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di versamento previsto dal comma 3-bis";
- d)nel comma 6, terzo periodo, le parole: "Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il medesimo termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva dovuta sul risultato della gestione maturato nel 1998,";
- e)il comma 7 e' sostituito dal seguente: " 7. Per gli incarichi di gestione gia' perfezionati alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 7 si applica anche in mancanza di opzione, salva la facolta' del contribuente di rinunciare a tale regime con apposita comunicazione da trasmettere al soggetto gestore entro il 30 settembre 1998, con effetto dalla data della comunicazione stessa.";
- f)nel comma 8 le parole: "anche nel caso in cui sia stata esercitata l'opzione prevista" sono soppresse.
Testo vigente dal 30 giugno 1998
