Art. 9 — Disposizioni abrogate
Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)nell'articolo 1, sono soppresse le parole: "e l'accettazione di scommesse in occasione di qualsiasi gara o competizione";
- b)nell'articolo 2, primo comma, sono soppresse le parole: "o accettano scommesse in occasione di qualsiasi gara o competizione"; nel medesimo articolo, secondo comma, le parole: "di scommesse e" e le parole: "delle scommesse e" sono soppresse;
- c)nell'articolo 3, e' abrogato il sesto comma;
- d)nell'articolo 14, primo comma, sono soppresse le parole: "nonche' per particolari tipi di scommesse,";
- e)nell'articolo 16, e' abrogato il secondo comma;
- f)nella tariffa, il numero 9 e' abrogato. Sono abrogati:
- a)la legge 22 dicembre 1951, n. 1379;
- b)l'articolo 1, primo e terzo comma, della legge 29 settembre 1965, n. 1117;
- c)l'articolo unico, primo e secondo comma, della legge 15 novem- bre 1973, n. 764. E' inoltre abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente decreto.
Testo vigente dal 3 febbraio 1999
