Le aliquote dell'imposta unica sono stabilite nelle misure seguenti:

  • a)per i concorsi pronostici: 26,80 per cento della base imponibile; resta salva la rideterminazione della predetta aliquota, in occasione dell'esercizio della delega di cui alla lettera o) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 288, ove necessario per garantire l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato;
  • b)per le scommesse:
  • 1)per la scommessa tris e per le scommesse ad essa assimilabili, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169: 22,50 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa;
  • 2)per ogni tipo di scommessa ippica a totalizzatore ed a quota fissa, salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311: 15,70 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa;
  • 3)per le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli e per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i singoli giocatori: 3.1) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 1.850 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura dell'8 per cento per ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi; 3.2) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.150 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 6,8 per cento per ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi; 3.3) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.500 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 6 per cento per ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi; 3.4) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 3.000 milioni di euro, nella misura del 2,5 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 5,5 per cento per ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi; 3.5) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 3.500 milioni di euro, nella misura del 2 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per quelle con modalita' di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 5 per cento per ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi; 4 5
  • 4)per le scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli: 20 per cento di ciascuna scommessa. Per l'anno 1999, l'aliquota applicabile alle scommesse di cui al numero 1) della lettera b) del comma 1 e' stabilita nella misura del 32 per cento. 10 11
Gli interventi su questo articolo(6)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

2

La L. 27 dicembre 2002, n. 289, come modificata dal D.L. 24 giugno 2003, n. 147, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2003, n. 200, ha disposto (con l'art. 22, comma 16) che "Dal 1° gennaio 2003 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali relativamente alle scommesse ippiche, e' disposta la riduzione dell'aliquota dell'imposta unica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, in misura necessaria per consentire un aumento medio di 4,58 punti, quanto alle scommesse sportive a totalizzatore nazionale, e di 2,60 punti, quanto alle scommesse sportive a quota fissa, nonche' un aumento medio di 4,82 punti, quanto alle scommesse ippiche a totalizzatore nazionale, e di 5,26 punti, quanto alle scommesse ippiche a quota fissa, della misura percentuale del corrispettivo spettante ai concessionari per il servizio di raccolta delle scommesse. Con lo stesso decreto e' ridotta al 22,5 per cento l'aliquota dell'imposta unica di cui al citato articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto legislativo n. 504 del 1998".

L. 30 dicembre 2004, n. 311

2a

La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma 284) che "a partire dal 1 gennaio 2005, in funzione delle nuove modalita' di finanziamento del CONI di cui ai commi 281 e 282, l'aliquota dell'imposta unica sulle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e' fissata nella misura del 33 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa. Dalla stessa data cessa la corresponsione delle quote di prelievo sull'ammontare lordo delle scommesse. Le vincite non riscosse ed i rimborsi non richiesti entro i termini stabiliti dal regolamento di gioco, per le scommesse indette dopo il 1 gennaio 2005, sono acquisite dall'erario".

D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248

4

Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, ha disposto che la suddetta modifica ha effetto dal 1° gennaio 2007.

D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla L. 24 giugno 2009, n. 77

5

Il D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla L. 24 giugno 2009, n. 77, ha disposto (con l'art. 12, comma 1, lettera g)) che "[...] Conseguentemente, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del relativo decreto dirigenziale all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, le parole: "e per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i singoli giocatori", ovunque ricorrano, e le parole: "e per quelle con modalita' di interazione diretta tra i singoli giocatori" sono soppresse".

L. 30 dicembre 2018, n. 145

10

con decorrenza dal 1 gennaio 2019

La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 1052) che "A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e' stabilita: a) per i giochi di abilita' a distanza con vincita in denaro e al gioco del bingo a distanza, nella misura del 25 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore; b) per le scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, nelle misure del 20 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 24 per cento, se la raccolta avviene a distanza, applicata sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte; c) per le scommesse a quota fissa su eventi simulati di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura del 22 per cento della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al giocatore".

L. 30 dicembre 2024, n. 207

11

con decorrenza dal 1 gennaio 2025

La L. 30 dicembre 2024, n. 207, ha disposto (con l'art. 1, comma 92, lettere a), b) e c)) che "A decorrere dal 1° gennaio 2025, l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e' stabilita: a) per i giochi di abilita' a distanza con vincita in denaro, compresi i giochi di carte in modalita' di torneo e i giochi di carte in modalita' diversa dal torneo, nonche' per i giochi di sorte a quota fissa e per il gioco del bingo a distanza, nella misura del 25,5 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore; b) per le scommesse sportive a quota fissa, nelle misure del 20,5 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 24,5 per cento, se la raccolta avviene a distanza, applicata sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte; c) per le scommesse a quota fissa su eventi simulati, di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura del 24,5 per cento della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al giocatore".

Testo vigente dal 1 gennaio 2025

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 4, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 5924/2026

    16 marzo 2026

    In tema di imposta unica sulle scommesse, la determinazione dell'imposta su un imponibile forfetario - coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento - con l'aliquota massima stabilita dall'art. 4, comma 1, lett. b), n. 3.1), del d.lgs. n. 504 del 1998, prevista dall'art. 1, comma 644, lett. g), della l. n. 190 del 2014, si applica a tutti i soggetti non collegati al totalizzatore nazionale che non aderiscono al regime di regolarizzazione previsto dall'art. 1, comma 643, della l. n. 190 del 2014, ovvero che, pur avendo aderito, ne sono decaduti, e ciò a decorrere dal 1° gennaio 2016, essendo per i precedenti periodi d'imposta applicabile, anche per i soggetti non regolarizzati, il metodo di calcolo di cui all'art. 24, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 111 del 2011.

    Art. 4 · Art. 24 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 345 ↗

Tutte le 7 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 27/2018

    Illegittimità dichiarata
    14 febbraio 2018

    È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Rieti in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - dell'art. 4, comma 1, lett. b ), n. 3), del d.lgs. n. 504 del 1998, che disciplina il computo del carico tributario [sulle scommesse] con la previsione di aliquote differenziate sull'imposta unica sulle scommesse. La disposizione risulta colpita dalle censure di illegittimità nel solo dispositivo delle ordinanze di rimessione, mentre nella motivazione è omessa qualsiasi considerazione del suo contenuto precettivo, né qualche accenno si rinviene circa la rilevanza e le ipotetiche ragioni di contrato con i parametri costituzionali invocati.

    Art. 3 Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse · Art. 1 Delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379 · Art. 4 Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 350/2007

    Questione infondata
    26 ottobre 2007

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera b ), numero 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, sollevata in riferimento all'art. 23 della Costituzione, in quanto - nello stabilire che, per le scommesse diverse da quelle TRIS e da quelle ad esse assimilabili, le aliquote dell'imposta unica sono stabilite nella misura del «20,20 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa» - rinvia ad un atto amministrativo (decreto del Ministro delle finanze) la determinazione della base imponibile (cioè della quota di prelievo a favore del CONI), così attribuendo - nella prospettazione del rimettente - alla pubblica amministrazione la facoltà di operare scelte discrezionali di politica tributaria in materia di prestazioni patrimoniali imposte che invece l'art. 23 Cost. riserva alla legge. Invero, il giudice a quo muove dall'erroneo presupposto interpretativo secondo il quale, in base all'evocato parametro costituzionale, l'imponibile deve essere determinato integralmente dalla legge, mentre il principio della riserva di legge di cui all'art. 23 Cost. va inteso in senso relativo, limitandosi a porre al legislatore l'obbligo di determinare preventivamente sufficienti criteri direttivi di base e linee generali di disciplina della discrezionalità amministrativa; obbligo rispettato nel caso di specie, quanto al presupposto (la scommessa), alla base imponibile (quella parte della somma giocata corrispondente alla «quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa» e devoluta al CONI), ai soggetti passivi i gestori del servizio, anche in concessione, all'aliquota (il «20,20 per cento della quota di prelievo»), nonché alla determinazione della c.d. "quota di prelievo" da destinare al CONI. - Sull'orientamento della Corte costituzionale in ordine al principio della riserva relativa di legge di cui all'art. 23 Cost., cfr., citate, sentenze n. 190/2007 e n. 105/2003, ordinanze n. 323 e n. 7/2001, sentenze n. 157/1996 e n. 507/1988.

    Art. 4 Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse · Art. 1 Delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379 · Art. 23 cost. · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 50/2004

    Questione inammissibile
    29 gennaio 2004

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 231, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come sostituito dall'art. 24, comma 26, della legge n. 449 del 1997, nonché dell'art. 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, sollevata in riferimento all'art. 23 della Costituzione per violazione della riserva relativa di legge in materia di prestazioni patrimoniali. Il giudice remittente, infatti, ha sollevato la questione di costituzionalità in modo contraddittorio, prospettando cioè due diverse interpretazioni della norma relativa alle quote di prelievo sulle scommesse sportive spettanti al CONI, sia pure in modo subordinato l'una all'altra, dal momento che secondo la prima interpretazione le quote di prelievo vengono classificate come prestazioni patrimoniali imposte ricadenti nella sfera di applicabilità dell'art. 23 della Costituzione, mentre secondo l'altra interpretazione l'incostituzionalità viene sostenuta anche non accettando la tesi per cui le stesse quote di prelievo sono prestazioni patrimoniali imposte.

    Art. 4 Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse · Art. 1 Delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379 · Art. 23 cost. · Art. 19 Disposizioni sul processo tributario

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2019 al 1 gennaio 2025.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 30 dicembre 2024, n. 207

    La L. 30 dicembre 2024, n. 207, ha disposto (con l'art. 1, comma 92, lettere a), b) e c)) che "A decorrere dal 1° gennaio 2025, l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e' stabilita: a) per i giochi di abilita' a distanza con vincita in denaro, compresi i giochi di carte in modalita' di torneo e i giochi di carte in modalita' diversa dal torneo, nonche' per i giochi di sorte a quota fissa e per il gioco del bingo a distanza, nella misura del 25,5 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore; b) per le scommesse sportive a quota fissa, nelle misure del 20,5 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 24,5 per cento, se la raccolta avviene a distanza, applicata sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte; c) per le scommesse a quota fissa su eventi simulati, di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura del 24,5 per cento della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al giocatore".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-12-23;504~art4 · fonte del testo

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