Art. 2 — Base imponibile
La base imponibile per i concorsi pronostici e' costituita dall'intero ammontare della somma corrisposta dal concorrente per il gioco al netto di diritti fissi e compensi ai ricevitori. La base imponibile per le scommesse e' costituita dall'ammontare della somma giocata per ciascuna scommessa.
Testo vigente dal 3 febbraio 1999
