L'imposta dovuta, senza alcuna detrazione, sull'intero complessivo ammontare delle poste di giuoco effettuate per ogni singola manifestazione di giuoco o concorso periodico, quale risulta dagli accertamenti compiuti a norma delle disposizioni vigenti. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 1998, N. 504)).

Testo vigente dal 18 febbraio 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 febbraio 1999

Confronto con la versione in vigore dal 9 ottobre 1965 al 18 febbraio 1999. 73 parole tolte, 11 parole aggiunte.

L'imposta tolto: unica sui giuochi di abilita' e sui concorsi pronostici, di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e' dovuta nella aliquota fissa del 26,50 per cento. L'imposta dovuta, aggiunto: dovuta, senza alcuna detrazione, sull'intero complessivo ammontare delle poste di giuoco effettuate per ogni singola manifestazione di giuoco o concorso periodico, quale risulta dagli accertamenti compiuti a norma delle disposizioni vigenti. tolto: Per i concorsi pronostici relativi alle corse dei cavalli e' concesso a favore dell'Unione nazionale incremento razze equine un abbuono del 28,301886 per cento sull'imposta unica liquidata a norma del presente articolo. Per ogni concorso l'abbuono non puo' superare lire 20 milioni aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 1998, N. 504.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1965-09-29;1117~art1 · fonte del testo

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