Art. 20 — Emissioni di gas di scarico
Riguardo all'emissione di gas di scarico, per i prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere ((e) ed f))), il fabbricante del motore applica le procedure relative ai pertinenti moduli di cui agli allegati del presente decreto:
- a)se le prove sono effettuate applicando la norma armonizzata, uno dei seguenti moduli:
- 1)modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F;
- 2)modulo G (conformita' basata sulla verifica dell'unita');
- 3)modulo H (conformita' basata sulla garanzia qualita' totale).
- b)se le prove sono effettuate senza applicare la norma armonizzata, uno dei seguenti moduli:
- 1)modulo B (esame UE per tipo) unitamente al modulo C1 di cui all'allegato XVII del presente decreto;
- 2)modulo G (conformita' basata sulla verifica dell'unita'). Nella valutazione di conformita' il fabbricante si attiene, altresi', a quanto previsto nell'allegato XIII del presente decreto.
Testo vigente dal 13 febbraio 2018
