Le disposizioni del presente decreto si applicano a:

  • a)imbarcazioni da diporto e imbarcazioni da diporto parzialmente completate;
  • b)natanti da diporto e natanti da diporto parzialmente completati;
  • c)moto d'acqua e moto d'acqua parzialmente completate;
  • d)componenti elencati all'allegato II se immessi sul mercato dell'Unione europea separatamente, in prosieguo denominati 'componenti';
  • e)motori di propulsione installati o specificamente destinati ad essere installati su o in unita' da diporto;
  • f)motori di propulsione installati su o in unita' da diporto oggetto di una modifica rilevante del motore;
  • g)unita' da diporto oggetto di una trasformazione rilevante. Le disposizioni del presente decreto non si applicano a:
  • a)per quanto riguarda i requisiti di progettazione e costruzione di cui all'allegato II, parte A, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall' allegato I del presente decreto:
  • 1)unita' da diporto destinate unicamente alle regate, comprese le unita' a remi e le unita' per l'addestramento al canottaggio, e identificate in tal senso dal fabbricante;
  • 2)canoe e kayak progettati unicamente per la propulsione umana, gondole e pedalo';
  • 3)tavole da surf progettate unicamente per la propulsione eolica e per essere manovrate da una o piu' persone in piedi;
  • 4)tavole da surf;
  • 5)unita' storiche originali e singole riproduzioni di unita' da diporto storiche, progettate prima del 1950, ricostruite principalmente con i materiali originali e identificate in tal senso dal fabbricante;
  • 6)unita' da diporto sperimentali, a condizione che non siano immesse sul mercato dell'Unione europea;
  • 7)unita' da diporto costruite per uso personale, a condizione che non siano successivamente immesse sul mercato dell'Unione europea durante un periodo di cinque anni a decorrere dalla messa in servizio dell'unita' da diporto;
  • 8)unita' da diporto specificamente destinate a essere dotate di equipaggio e a trasportare passeggeri a fini commerciali, fatto salvo quanto previsto al comma 3, indipendentemente dal numero di passeggeri;
  • 9)sommergibili;
  • 10)veicoli a cuscino d'aria;
  • 11)aliscafi;
  • 12)unita' da diporto a vapore a combustione esterna, alimentate a carbone, coke, legna, petrolio o gas;
  • 13)mezzi anfibi, ossia veicoli a motore, su ruote o cingoli, in grado di operare sia sull'acqua sia sulla terraferma;
  • b)per quanto riguarda i requisiti relativi alle emissioni di scarico di cui all'allegato II, parte B, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall' allegato I del presente decreto:
  • 1)motori di propulsione installati o specificamente destinati a essere installati sui seguenti prodotti: 1.1) unita' da diporto destinate unicamente alle regate e identificate in tal senso dal fabbricante; 1.2) unita' da diporto sperimentali, a condizione che non siano immesse sul mercato dell'Unione europea; 1.3) unita' da diporto specificamente destinate a essere dotate di equipaggio e a trasportare passeggeri a fini commerciali, fatto salvo quanto previsto al comma 3, indipendentemente dal numero dei passeggeri; 1.4) sommergibili; 1.5) veicoli a cuscino d'aria; 1.6) aliscafi; 1.7) mezzi anfibi, ossia veicoli a motore, su ruote o cingoli, in grado di operare sia sull'acqua sia sulla terraferma;
  • 2)motori originali e singole riproduzioni di motori di propulsione storici, basati su un progetto anteriore al 1950, non prodotti in serie e montati sulle unita' da diporto di cui alla lettera a) numeri 5) o 7);
  • 3)motori di propulsione costruiti per uso personale, a condizione che non siano successivamente immessi sul mercato dell'Unione europea durante un periodo di cinque anni a decorrere dalla messa in servizio dell'unita' da diporto;
  • c)per quanto riguarda i requisiti per le emissioni acustiche di cui all'allegato II, parte C, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall' allegato I del presente decreto:
  • 1)tutte le unita' da diporto di cui alla lettera b);
  • 2)unita' da diporto costruite per uso personale, a condizione che non siano successivamente immesse sul mercato dell'Unione europea durante un periodo di cinque anni a decorrere dalla messa in servizio dell'unita' da diporto. Il fatto che la stessa unita' da diporto possa essere utilizzata anche per il noleggio o per l'addestramento o per attivita' sportive e ricreative non la esclude dall'ambito di applicazione del presente decreto quando e' immessa sul mercato dell'Unione europea ai fini di diporto.

Testo vigente dal 11 gennaio 2016

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-11;5~art2 · fonte del testo

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