Art. 19 — Progettazione e costruzione
Per la progettazione e la costruzione delle imbarcazioni e dei natanti da diporto si applicano le procedure relative ai seguenti pertinenti moduli di cui agli allegati del presente decreto:
- a)per le categorie di progettazione A e B di cui all'allegato II, parte A, punto 1, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto:
- 1)per le imbarcazioni e i natanti da diporto con lunghezza dello scafo pari o superiore a 2,5 metri e inferiore a 12 metri, uno dei seguenti moduli: 1.1) modulo A1 (controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto); 1.2) modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F; 1.3) modulo G (conformita' basata sulla verifica dell'unita'); 1.4) modulo H (conformita' basata sulla garanzia qualita' totale);
- 2)per le imbarcazioni da diporto con lunghezza dello scafo compresa tra 12 e 24 metri, uno dei seguenti moduli: 2.1) modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F, 2.2) modulo G (conformita' basata sulla verifica dell'unita'); 2.3) modulo H (conformita' basata sulla garanzia qualita' totale);
- b)per la categoria di progettazione C di cui all'allegato II, parte A, punto 1, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto:
- 1)per le imbarcazioni e i natanti da diporto con lunghezza dello scafo pari o superiore a 2,5 metri e inferiore a 12 metri, uno dei seguenti moduli: 1.1) se le norme armonizzate relative all' allegato II, parte A, punti 3.2 e 3.3, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto sono rispettate: modulo A (controllo interno della produzione), modulo A1 (controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto), modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F, modulo G (conformita' basata sulla verifica dell'unita') o modulo H (conformita' basata sulla garanzia qualita' totale); 1.2) se le norme armonizzate relative all' allegato II, parte A, punti 3.2 e 3.3, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto non sono rispettate: modulo A1 (controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto), modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F, modulo G (conformita' basata sulla verifica dell'unita') o modulo H (conformita' basata sulla garanzia qualita' totale);
- 2)per le imbarcazioni da diporto con lunghezza dello scafo compresa tra 12 e 24 metri, uno dei seguenti moduli: 2.1) modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F; 2.2) modulo G (conformita' basata sulla verifica dell'unita'); 2.3) modulo H (conformita' basata sulla garanzia qualita' totale);
- c)per la categoria di progettazione D di cui all'allegato II, parte A, punto 1, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto:
- 1)per le imbarcazioni e i natanti da diporto con lunghezza dello scafo compresa tra 2,5 metri e 24 metri, uno dei seguenti moduli: 1.1) modulo A (controllo interno della produzione); 1.2) modulo A1 (controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto); 1.3) modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F; 1.4) modulo G (conformita' basata sulla verifica dell'unita'); 1.5) modulo H (conformita' basata sulla garanzia qualita' totale). Per quanto riguarda la progettazione e la costruzione di moto d'acqua si applica una delle procedure relative ai pertinenti moduli di cui agli allegati del presente decreto:
- a)modulo A (controllo interno della produzione);
- b)modulo A1 (controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto);
- c)modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F;
- d)modulo G (conformita' basata sulla verifica dell'unita');
- e)modulo H (conformita' basata sulla garanzia qualita' totale). Per quanto riguarda la progettazione e la costruzione di componenti si applica una delle procedure relative ai pertinenti moduli di cui agli allegati del presente decreto:
- a)modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F;
- b)modulo G (conformita' basata sulla verifica dell'unita');
- c)modulo H (conformita' basata sulla garanzia qualita' totale).
Testo vigente dal 11 gennaio 2016
