Art. 74 — Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Dopo l'articolo 87 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e' inserito il seguente: "Art. 87-bis (Inventario su altri beni). - In deroga a quanto previsto dagli articoli 52 e 103, i beni mobili sui quali i terzi vantano diritti reali o personali chiaramente riconoscibili possono essere restituiti con decreto del giudice delegato, su istanza della parte interessata e con il consenso del curatore e del comitato dei creditori, anche provvisoriamente nominato. I beni di cui al primo comma possono non essere inclusi nell'inventario. Sono inventariati i beni di proprieta' del fallito per i quali il terzo detentore ha diritto di rimanere nel godimento in virtu' di un titolo negoziale opponibile al curatore. Tali beni non sono soggetti alla presa in consegna a norma dell'articolo 88.".
Testo vigente dal 16 gennaio 2006
