Art. 103 — Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Dopo l'articolo 113 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' inserito il seguente: "Art. 113-bis (Scioglimento delle ammissioni con riserva). - Quando si verifica l'evento che ha determinato l'accoglimento di una domanda con riserva, su istanza del curatore o della parte interessata, il giudice delegato modifica lo stato passivo, con decreto, disponendo che la domanda deve intendersi accolta definitivamente.".
Testo vigente dal 16 gennaio 2006
