Art. 103 — Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

Dopo l'articolo 113 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' inserito il seguente: "Art. 113-bis (Scioglimento delle ammissioni con riserva). - Quando si verifica l'evento che ha determinato l'accoglimento di una domanda con riserva, su istanza del curatore o della parte interessata, il giudice delegato modifica lo stato passivo, con decreto, disponendo che la domanda deve intendersi accolta definitivamente.".

Testo vigente dal 16 gennaio 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-09;5~art103 · fonte del testo